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Sez. L, Sentenza n. 3344 del 30/03/1998 (Rv. 514100 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Sospensione dal lavoro unilateralmente disposta dall'imprenditore - Periodo anteriore all'ammissione al trattamento di integrazione salariale o successivo al diniego di tale trattamento - Situazioni soggettive rispettive del datore di lavoro e dei lavoratori - Incidenza della normativa speciale in tema di cassa integrazione - Esclusione - Valutazione delle dette situazioni alla stregua del diritto comune - Necessità - Conseguenze - Norme di tema di sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione - Applicabilità - Esonero del datore dal'obbligo di corrispondere le retribuzioni - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514100-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Fino all'emanazione del provvedimento di ammissione al trattamento di integrazione salariale, come pure dopo l'emanazione del provvedimento di diniego di tale ammissione, i rapporti fra datore di lavoro e lavoratori sospesi, inerendo a posizioni di diritto soggettivo non incise dalla normativa speciale in materia di cassa integrazione guadagni, sono regolati dal diritto comune, con la conseguenza in particolare che la legittimità o meno delle sospensioni dal lavoro unilateralmente disposte dall'imprenditore deve esser valutata alla stregua delle norme in tema di sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa.Ne deriva ulteriormente che quando quest'ultima - secondo la valutazione istituzionalmente rimessa al giudice di merito, incensurabile se adeguatamente motivata - sia divenuta inutilizzabile non nell'aspetto economico o per deficienze di programmazione, di previsione o di organizzazione aziendale bensì per un fatto sopravvenuto non prevedibile, il datore di lavoro non incorre in responsabilità per l'unilaterale sospensione da lui disposta e, in particolare, non è tenuto al pagamento delle retribuzioni per il periodo di sospensione. (Nella specie, riguardante lavori edili appaltati da uno IACP, il giudice di merito, accertata da un lato l'intervenuta realizzazione di tutte le opere appaltate il cui completamento era stato possibile, e dall'altro la mancata approvazione da parte del committente di una perizia di variante finalizzata alla esecuzione di sistemazione esterne e di altre opere inizialmente non previste né prevedibili sul piano tecnico in sede di aggiudicazione dell'appalto ma indispensabili per la prosecuzione dei lavori e la consegna degli alloggi commessi, aveva considerato tali circostanze quali fatti sopravvenuti da valutare, nel profilo di utilizzabilità della prestazione lavorativa, come impedimento in concreto non prevedibile né superabile da parte dell'appaltatore con la diligenza cui esso era tenuto. La S.C. ha confermato la sentenza impugnata enunciando il principio di cui alla massima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)