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Sez. 4, Sentenza n. 9924 del 21/05/1974 Ud. (dep. 14/12/1974) Rv. 128839 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - AMMISSIBILITA E INAMMISSIBILITA - IN GENERE - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1974-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/128839-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - AMMISSIBILITA E INAMMISSIBILITA - IN GENERE - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*

E ammissibile l'impugnazione della parte civile quando sia intervenuta sentenza penale di assoluzione o di proscioglimento dell'imputato per qualsiasi causa. (fattispecie in tema di dichiarazione di Estinzione del reato per amnistia).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)