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Sez. 3, Sentenza n. 22276 del 29/06/2026 (Rv. 679403-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Controversie in materia di energia elettrica e gas - Conciliazione TICO - Ambito applicativo - Conseguenze - Decreto ingiuntivo richiesto dall'esercente per il pagamento dei consumi - Giudizio di opposizione - Procedura conciliativa o di mediazione obbligatoria - Onere di attivazione - Individuazione.
Stato
decisa il 2026-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679403-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

Nelle controversie in materia di energia elettrica e gas, la procedura di conciliazione prevista dal Testo Integrato Conciliazione (TICO), approvato con delibera ARERA n. 209 del 2016, deve essere attivata, prima dell'instaurazione del giudizio, dal cliente o utente finale esclusivamente nel caso in cui sia questi a voler promuovere una controversia nei confronti dell'esercente, sicché, ove il giudizio sia stato introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo dall'esercente nei confronti del cliente per il pagamento del servizio reso e sia stato instaurato il giudizio di opposizione,

l'onere di attivare la procedura conciliativa o di mediazione obbligatoria grava sul creditore opposto, titolare dell'interesse alla decisione di merito sulla pretesa creditoria.

Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 14/11/1995 num. 481 art. 2 com. 24 lett. B, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 141 com. 6 lett. C, Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)