Sez. 3, Ordinanza n. 1498 del 21/01/2025 (Rv. 673659-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas - Opposizione a decreto ingiuntivo - Procedura conciliativa di cui all’art. 6 del TICO - Onere di attivazione in capo al gestore convenuto opposto - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE
Nelle controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, introdotte mediante opposizione a decreto ingiuntivo, il gestore opposto non è tenuto, a pena di improcedibilità, ad intraprendere la procedura conciliativa di cui all'art. 6 del Testo Integrato Conciliazione di cui alla delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente n. 209 del 2016, essendo tale incombente posto a carico dell'utente finale.
Legge 14/11/1995 num. 481 art. 2 com. 24 lett. B, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 141 com. 6 lett. C, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)