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Sez. 2, Sentenza n. 156 del 08/01/1966 (Rv. 320299 - 01)

PREVIDENZA E ASSICURAZIONE (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - NOZIONE - CAPACITA LAVORATIVA - DISTINZIONE.*
Stato
decisa il 1966-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320299-01

PREVIDENZA E ASSICURAZIONE (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - NOZIONE - CAPACITA LAVORATIVA - DISTINZIONE.*

Ai fini dell'art. 10 del R.d.l. 14 aprile 1939, n.636, le nozioni di capacita di guadagno e di capacita lavorativa non coincidono, in quanto la prima, involgendo un concetto piu ampio, comprende la seconda e, nello stesso tempo, include, fra i suoi componenti, altri fattori, anche estrinseci, incidenti sulle concrete possibilita del lavoratore di utilizzare le sue residue energie in occupazioni confacenti alle sue attitudini in modo continuativo ed in grado tale da consentire normalmente un guadagno superiore al terzo di quello ordinario.Pertanto, poste determinate condizioni fisio-psichiche che incidono in una data misura sulla capacita lavorativa, non si ha, necessariamente, una eguale incidenza sulla capacita di guadagno, essendo questa collegata anche ai cennati altri fattori, che, ai fini della pensione, debbono in concreto concorrere con le minorate condizioni fisio-psichiche, in guisa da ridurre la detta capacita di guadagno entro i limiti stabiliti dalla legge. *

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)