Sez. 2, Sentenza n. 2686 del 18/07/1969 (Rv. 342356 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - CAPACITA DI LAVORO - DIFFERENZE - EFFETTI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - CAPACITA DI LAVORO - DIFFERENZE - EFFETTI.*
Capacita di guadagno e capacita di lavoro non si identificano in quanto la prima, involgendo un concetto piu ampio, e influenzata non solo dalla seconda ma anche da altri fattori estrinseci ed intrinseci (quali le attitudini tecnico-professionali e l'eta dell'assicurato, le condizioni ambientali e di lavoro ecc.), per cui non si puo a priori escludere che, nonostante l'invalidita fisica, il lavoratore possa, dall'utilizzazione delle sue energie residue in modo non usurante e confacente alle sue attitudini, ricavare un guadagno superiore al terzo di quello ordinario. (V. 2432-68, massima n.334832 732-67, massima n.326780 2754-66, massima n.325253 1802-66, massima n.323518 156-66, massima n. 320299).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)