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Sez. 3, Sentenza n. 1172 del 16/02/1983 (Rv. 425955 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE E ASSEGNAZIONE DI UNA SOMMA A TITOLO DI RISARCIMENTO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1983-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425955-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE E ASSEGNAZIONE DI UNA SOMMA A TITOLO DI RISARCIMENTO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE.*

Il provvedimento di cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute negli scritti difensivi delle parti, e l'assegnazione di una somma a titolo di risarcimento in favore della persona offesa dall'uso delle espressioni stesse, rientra nel potere discrezionale del giudice, il quale ha il dovere di controllare che il diritto di difesa e di critica non sconfini dai limiti della correttezza e del rispetto dovuto alle parti e al giudicante. Il provvedimento di cancellazione può, pertanto, essere adottato d'ufficio allorché, con insindacabile valutazione in fatto, sia ritenuto il carattere sconveniente ed offensivo di una determinata espressione. (Conf 912/80, mass n 404343).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)