Sez. 3, Sentenza n. 912 del 09/02/1980 (Rv. 404343 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE - EMANAZIONE D'UFFICIO - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA E DI PROBITA - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE - PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE - EMANAZIONE D'UFFICIO - AMMISSIBILITA.*
Il provvedimento di cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive contenute negli scritti delle parti rientra nel potere discrezionale del giudice - il quale ha il dovere di controllare che il diritto di difesa e di critica non sconfini dai limiti della correttezza e del rispetto dovuto alle parti e al giudicante - e puo, pertanto, essere adottato anche di ufficio, allorche, con insindacabile valutazione di fatto, sia ritenuto il carattere sconveniente od offensivo di una determinata espressione. (V 1306/75, mass n 374821; (V 2989/73, mass n 366663; (V 2334/72, mass n 359712).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)