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Sez. L, Sentenza n. 7287 del 10/04/2015 (Rv. 635165 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Domanda amministrativa e giudiziale di riconoscimento del solo assegno di invalidità - Riconoscimento della pensione di inabilità - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635165-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE

In materia di prestazioni previdenziali, qualora la parte abbia proposto unicamente richiesta di riconoscimento dell'assegno di invalidità, prima in sede amministrativa e poi con il ricorso in giudizio, al giudice non è consentito attribuire la pensione di inabilità non richiesta, ostandovi il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., che deve ritenersi violato ogni qual volta vi sia interferenza nel potere dispositivo delle parti e si alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente, nella domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)