Sez. L, Sentenza n. 20664 del 07/10/2011 (Rv. 619186 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Domanda amministrativa di riconoscimento dell'assegno di invalidità - Successiva domanda, in sede amministrativa, di attribuzione della pensione di inabilità - Ammissibilità - Divieto ex art. 11, legge n. 222 del 1984 - Inapplicabilità - Fondamento - Conseguenza - Domanda di pensione di inabilità proposta, per la prima volta, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado - Improponibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE
In materia di prestazioni previdenziali, la richiesta di riconoscimento dell'assegno di invalidità non preclude la possibilità di presentare, nella competente sede amministrativa, domanda per l'attribuzione della pensione di inabilità, dovendosi ritenere che il divieto, previsto dall'art. 11 della legge n. 222 del 1984, di presentare una nuova domanda fino a che non sia concluso l'"iter" amministrativo di quella precedentemente avanzata ovvero, in caso di ricorso in sede giudiziaria, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, miri ad evitare la duplicazione delle istanze che abbiano ad oggetto "la stessa prestazione" e non anche il caso di domande per prestazioni distinte e diversamente disciplinate dalla legge, quali sono l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità. Ne consegue che, ove l'interessato abbia chiesto in via amministrativa unicamente l'assegno di invalidità, è improponibile la domanda formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per l'attribuzione della pensione di inabilità attesa, per tale prestazione, la mancanza della preventiva richiesta amministrativa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970.
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 11/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 11/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST., Legge 11/06/1984 num. 222 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)