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Sez. 2, Sentenza n. 1391 del 12/09/1970 (Rv. 347163 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - COMPARSA DI RIASSUNZIONE- NOTIFICAZIONE - PARTI COSTITUITE E PARTI NON COSTITUITE - NORME RISPETTIVAMENTE APPLICABILI.*
Stato
decisa il 1970-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347163-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - COMPARSA DI RIASSUNZIONE- NOTIFICAZIONE - PARTI COSTITUITE E PARTI NON COSTITUITE - NORME RISPETTIVAMENTE APPLICABILI.*

L'art 125, ultimo comma, cod proc civ dispone che la comparsa di riassunzione debba essere notificata alle parti a norma dell'art 170 cod proc civ se costituite, ed alle parti personalmente se non costituite tuttavia, al fine di notificare un atto personalmente, non e necessario che la relativa consegna sia fatta a mani proprie della persona cui l'atto e diretto, ma e sufficiente che essa avvenga in uno dei luoghi indicati dagli artt 139 e 140 cod proc civ ed anche presso il domiciliatario ai sensi del successivo art 141.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)