Sez. 2, Sentenza n. 1391 del 12/09/1970 (Rv. 347163 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - COMPARSA DI RIASSUNZIONE- NOTIFICAZIONE - PARTI COSTITUITE E PARTI NON COSTITUITE - NORME RISPETTIVAMENTE APPLICABILI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - COMPARSA DI RIASSUNZIONE- NOTIFICAZIONE - PARTI COSTITUITE E PARTI NON COSTITUITE - NORME RISPETTIVAMENTE APPLICABILI.*
L'art 125, ultimo comma, cod proc civ dispone che la comparsa di riassunzione debba essere notificata alle parti a norma dell'art 170 cod proc civ se costituite, ed alle parti personalmente se non costituite tuttavia, al fine di notificare un atto personalmente, non e necessario che la relativa consegna sia fatta a mani proprie della persona cui l'atto e diretto, ma e sufficiente che essa avvenga in uno dei luoghi indicati dagli artt 139 e 140 cod proc civ ed anche presso il domiciliatario ai sensi del successivo art 141.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)