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Sez. 1, Sentenza n. 2185 del 28/05/1975 (Rv. 375959 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - COMPARSA DI RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO D'APPELLO - NOTIFICAZIONE ALL'APPELLANTE NON COSTITUITO - FORME.*
Stato
decisa il 1975-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375959-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - COMPARSA DI RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO D'APPELLO - NOTIFICAZIONE ALL'APPELLANTE NON COSTITUITO - FORME.*

La comparsa di riassunzione del giudizio di appello e validamente notificata, all'appellante non costituito, presso il domicilio eletto con l'atto di gravame; detta notificazione infatti, a norma dell'art 125 terzo comma disp att cod proc civ, va eseguita, nei confronti delle parti non costituite, 'personalmentè, e quindi nei vari modi previsti dagli artt 138 e segg cod proc civ, ivi compreso, ove ne ricorrano gli estremi, quello di cui all'art 141 cod proc civ (notificazione presso il domiciliatario). (V 1870/71, mass n 352420; 1391/70, mass n 347163).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)