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Sez. 1, Sentenza n. 13580 del 04/12/1999 (Rv. 531853 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Rapporti di lavoro subordinato - Licenziamento intimato dal curatore autorizzato alla prosecuzione temporanea dell'attività - Impugnativa del licenziamento - Competenza del Tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Stato
decisa il 1999-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531853-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE

Il licenziamento intimato dal curatore dell'impresa fallita autorizzato alla prosecuzione temporanea dell'attività limitatamente ad un ramo poi ceduto a terzi, non può comportare la prevalenza del foro fallimentare, in quanto l'accertamento della validità ed efficacia del licenziamento entra nella competenza funzionale del giudice del lavoro da individuarsi nel Tribunale ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/02/1998 num. 51 art. 82, Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)