Sez. U, Sentenza n. 141 del 10/01/2006 (Rv. 585624 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Azioni giudiziali proposte da lavoratore subordinato nei confronti di società posta in liquidazione coatta - Domande tendenti alla dichiarazione di illegittimità di licenziamento o alla reintegrazione nel posto di lavoro - Competenza del giudice del lavoro - Persistenza - Domande di condanna al pagamento di somme di denaro - Improponibilità o improseguibilità temporanea - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Posto che il provvedimento ordinante la liquidazione di una persona giuridica non costituisce giusta causa (ai sensi dell'art. 2119, secondo comma, cod. civ.) e neppure, di per sé, giustificato motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, nel caso di sottoposizione dell'impresa a liquidazione coatta amministrativa, il lavoratore dipendente deve proporre o proseguire davanti al giudice del lavoro le azioni non aventi ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro, come quelle tendenti alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento o alla reintegrazione nel posto di lavoro, mentre divengono improponibili o improseguibili temporaneamente, ossia per la durata della procedura amministrativa di liquidazione, le azioni tese all'ottenimento di una condanna pecuniaria.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 194, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 200 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2119 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)