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Sez. 1 - , Ordinanza n. 19231 del 06/07/2023 (Rv. 668305 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Crediti vantati verso debitrice soggetta ad amministrazione straordinaria di società ed enti cooperativi di produzione e lavoro scaturenti da prestazioni di servizi o vendita - Privilegio ex art. 2751-bis, n. 5 c.c. – Riconoscimento – Superamento positivo della revisione o richiesta di ottenerla – Necessità – Esclusione.
Stato
decisa il 2023-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668305-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Il riconoscimento del privilegio accordato dall'art. 2751-bis, n. 5, c.c. ai crediti vantati nei confronti della debitrice soggetta ad amministrazione straordinaria dalle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro e scaturenti dalle prestazioni di servizi o dalla vendita di manufatti non richiede il superamento positivo della revisione o la richiesta intesa a ottenerla, previsti dal comma 3-bis, aggiunto all'art. 82 del d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., dalla l. n. 98 del 2013, il quale fissa una presunzione relativa di sussistenza del carattere cooperativo in favore di quelle società ed enti, da far valere nell'ambito della procedura di concordato preventivo.

Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 5 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 82, Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)