Sez. 1 - , Ordinanza n. 7085 del 03/03/2022 (Rv. 664118 - 01)
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE | Impresa – Natura cooperativa e mutualistica – Idoneità a giustificare l’applicazione del privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. – Insufficienza – Requisiti ulteriori - Effettiva pertinenza del credito al lavoro dei soci - Prevalenza dell’apporto lavorativo dei soci rispetto a quello dei dipendenti non soci – Necessità – Ricorso a parametri diversi – Possibilità – Esclusione.
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE
In tema di privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n. 5, c.c., la natura cooperativa e mutualistica dell'impresa non è di per sé idonea a giustificare l'applicazione del suddetto privilegio, essendo comunque necessari specifici requisiti quali, da un lato, l'effettiva pertinenza e correlazione del credito al lavoro dei soci, dall'altro la prevalenza dell'apporto lavorativo di questi ultimi rispetto a quello dei dipendenti non soci, che non solo impongono di enucleare nell'ambito del fenomeno cooperativistico una più ristretta area di imprese ammesse a beneficiare del privilegio in questione, ma escludono anche la possibilità di fare ricorso, a tal fine, a parametri diversi da quelli indicati.
Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)