Sez. 1, Sentenza n. 3219 del 29/11/1962 (Rv. 254732 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE FATTE DA UN TERZO CON MATERIALI PROPRI - CONSENSO PREVENTIVO DEL PROPRIETARIO DELLE OPERE - COSTRUZIONE SU SUOLO ALTRUI IN MANCANZA DI UN TITOLO TRASLATIVO DELLA PROPRIETA DEL SUOLO AL COSTRUTTORE - BUONA FEDE - INSUSSISTENZA - CONSENSO DEL PROPRIETARIO DEL SUOLO - EFFETTI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE FATTE DA UN TERZO CON MATERIALI PROPRI - CONSENSO PREVENTIVO DEL PROPRIETARIO DELLE OPERE - COSTRUZIONE SU SUOLO ALTRUI IN MANCANZA DI UN TITOLO TRASLATIVO DELLA PROPRIETA DEL SUOLO AL COSTRUTTORE - BUONA FEDE - INSUSSISTENZA - CONSENSO DEL PROPRIETARIO DEL SUOLO - EFFETTI.*
La buona fede, secondo la nozione unitaria data dall'art 1147 cod civ consiste nell'ignoranza incolpevole di ledere l'altrui diritto, e pertanto non puo essere configurata nell'ipotesi d'inedificatio su suolo altrui, ove nessun titolo idoneo a trasferire il dominio possa vantare il costruttore. In tal caso l'essere l'inedificatio avvenuta con il consenso del proprietario (il quale si sia obbligato verbalmente a trasferire il suolo al costruttore) ha l'unico effetto di precludere al proprietario stesso la facolta, che in via alternativa gli sarebbe altrimenti riconosciuta dalla legge, di chiedere la demolizione dell'opera, costringendolo a ritenere la costruzione, con l'Obbligo di rimborsare la somma minore tra lo speso ed il migliorato. (Conf 2009/60, 1681/50).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)