Sez. 1, Sentenza n. 915 del 04/04/1970 (Rv. 346335 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - MODIFICAZIONE DELLA PROCURA - REVOCA DELLA PROCURA - PUBBLICITA - TERZI - NOZIONE - FISCO - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - MODIFICAZIONE DELLA PROCURA - REVOCA DELLA PROCURA - PUBBLICITA - TERZI - NOZIONE - FISCO - ESCLUSIONE.*
I 'terzì nei cui confronti sussista l'Onere, ex art 1396 cod civ, di render note le modificazioni e la revoca della procura, sono coloro che istituiscono col rappresentante i rapporti contrattuali contemplati nella procura, e non qualunque soggetto della collettivita. Non rientra, pertanto, fra i predetti terzi l' amministrazione delle Finanze in relazione ai rapporti tributari derivanti dall'attivita del rappresentante.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1396
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)