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Sez. 5 - , Sentenza n. 1525 del 20/01/2017 (Rv. 642434 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Al rappresentante dopo il decesso del rappresentato – Legittimità – Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642434-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

In materia tributaria, l’Amministrazione finanziaria, in relazione ai rapporti tributari derivanti dall'attività del rappresentante, non rientra tra i terzi nei cui confronti sussiste l’onere ex art 1396 c.c. di render note le modificazioni e la revoca della procura, sicché, dopo la morte del rappresentato, che estingue il mandato, l’avviso di accertamento non può essere notificato al rappresentante, pur se quest’ultimo non abbia effettuato alcuna comunicazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1396, Cod. Civ. art. 1722 lett. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)