Sez. 3, Sentenza n. 3990 del 18/03/2003 (Rv. 561210 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE | Violazione delle distanze legali - Obbligo di riduzione di luci e vedute - Immobile in comproprietà - Sentenza di condanna alla riduzione pronunciata nei confronti di tutti i comproprietari - Esecuzione coattiva - Soggetto passivo dell'esecuzione - Individuazione - Comproprietario che vanta una situazione possessoria che permette l'esecuzione - Sussistenza - Notificazione del titolo e del precetto agli altri comproprietari - Necessità - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE
In materia di esecuzione forzata di un'obbligazione di fare (nella specie, avente ad oggetto la riduzione delle luci e vedute illegittimamente aperte in un edificio), derivante da una sentenza pronunciata nei confronti di più persone (nel caso in esame, comproprietarie dell'immobile), soggetto passivo dell'esecuzione è esclusivamente quella di esse che versa in una situazione possessoria che gli permetta di eseguire l'obbligazione e, quindi, non occorre che il titolo esecutivo ed il precetto siano notificati a tutti i soggetti obbligati; pertanto, l'obbligato che si trovi in detta situazione, identificato quale soggetto passivo dell'esecuzione, è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 617, cod. proc. civ.), qualora non gli sia stato notificato il titolo esecutivo o il precetto, ovvero opposizione all'esecuzione (art. 615, cod. proc. civ.), se non sia contemplato nel titolo come soggetto obbligato, oppure vanti una situazione possessoria prevalente e non pregiudicata dal titolo, ma non può eccepire la mancata notificazione del titolo esecutivo e del precetto agli altri coobbligati.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)