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Sez. 3, Sentenza n. 9024 del 30/04/2005 (Rv. 581448 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - RILASCIO - IN GENERE | Domanda del locatore nei confronti del conduttore - Detenzione dell'alloggio da parte di un terzo - Ostatività - Esclusione - Efficacia della sentenza di condanna nei confronti del terzo - Condizioni - Esecuzione forzata in base al titolo - Necessità di notificare al terzo detta sentenza e il precetto - Esclusione - Rimedi.
Stato
decisa il 2005-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581448-01

ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - RILASCIO - IN GENERE

Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto e la condanna al rilascio del bene nei confronti del conduttore anche nel caso in cui al momento della proposizione della domanda detto bene è detenuto da un terzo, perché la sentenza di condanna al rilascio ha effetto anche nei confronti del terzo, se il titolo in base al quale costui occupa l'immobile presuppone quello del conduttore, ovvero, nell'ipotesi di trasferimento a titolo particolare della cosa locata, ai sensi dell'art. 1599 cod. civ., se il titolo, pur proveniente dal proprietario alienante originario locatore, non risulti opponibile all'acquirente perché privo di data certa anteriore all'alienazione della "res locata". Ne consegue che è irrilevante che la parte istante non abbia notificato il titolo di sfratto al terzo detentore e che costui si trovi a conoscere dell'intrapresa esecuzione solo nel momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario, potendo comunque il terzo contro il quale l'esecuzione di fatto si svolge proporre opposizione all'esecuzione (art. 615, cod. proc. civ.), provando a detenere l'immobile in base ad un titolo autonomo e prevalente rispetto a quello in virtù del quale è stata pronunciata la sentenza di rilascio posta in esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1594, Cod. Civ. art. 1595 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)