Sez. L, Sentenza n. 1887 del 21/06/1974 (Rv. 370097 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - DIRITTO ALLA PROMOZIONE DEL DIPENDENTE ADDETTO A FUNZIONI SUPERIORI - MANCATA DELIBERAZIONE DELLA PROMOZIONE - TACITA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA SFAVOREVOLE AL LAVORATORE - IMPUGNABILITA CON IL RICORSO GERARCHICO - TERMINE - DECORRENZA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - DIRITTO ALLA PROMOZIONE DEL DIPENDENTE ADDETTO A FUNZIONI SUPERIORI - MANCATA DELIBERAZIONE DELLA PROMOZIONE - TACITA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA SFAVOREVOLE AL LAVORATORE - IMPUGNABILITA CON IL RICORSO GERARCHICO - TERMINE - DECORRENZA.*
Ove si siano avverate le due condizioni previste dall'art 18, all a del RD 8 gennaio 1931 n 148 - sullo stato giuridico del personale di ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione - per la maturazione del diritto alla promozione del dipendente addetto a funzioni superiori (compimento del prescritto periodo di reggenza e vacanza del posto), la mancata deliberazione della promozione dell'agente costituisce l'impresa in stato di inadempienza ed equivale ad una tacita manifestazione di volonta sfavorevole al lavoratore, da annoverarsi fra i provvedimenti, di cui all'art 10 del citato decreto, da impugnarsi con il ricorso gerarchico per poter conservare l'Azione giudiziaria. In questa ipotesi, il termine per la proposizione del ricorso gerarchico inizia a decorrere dal momento in cui il dipendente e stato posto in grado di aver notizia, attraverso il comportamento dell'impresa, del concreto verificarsi del presupposto necessario della suddetta inadempienza, rappresentato dalla effettiva vacanza del posto. (nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto tardivo il ricorso gerarchico proposto dall'attore, affermando che il relativo termine sarebbe iniziato a decorrere dal primo 'stato-pagà successivo al semestre di effettiva reggenza delle funzioni superiori e non dalla conoscenza del successivo provvedimento dell'impresa con il quale erano stati promossi altri dipendenti. La suprema Corte ha cassato tale statuizione, rilevando che la conoscenza dello stato paga, da parte dell'attore, non era idonea a far decorrere il termine per la proposizione del ricorso, poiche da tale documento risultava la mancata promozione dell'attore, ma non anche la vacanza del posto e che, pertanto, il giudice del merito avrebbe dovuto accertare, sempre ai fini della decorrenza del suddetto termine, se questa circostanza poteva essere stata resa nota all'interessato dal provvedimento con il quale erano stati promossi in sua vece altri dipendenti). (V 2725'70, mass n 349191).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)