Sez. 2, Sentenza n. 2725 del 21/12/1970 (Rv. 349191 - 01)
TRASPORTI PUBBLICI - IMPIEGATI ED AGENTI DI FERROVIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE (LAVORO SUBORDINATO) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - PROVVEDIMENTI RECLAMABILI - NOZIONE.*
TRASPORTI PUBBLICI - IMPIEGATI ED AGENTI DI FERROVIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE (LAVORO SUBORDINATO) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - PROVVEDIMENTI RECLAMABILI - NOZIONE.*
In tema di rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende esercenti ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, in regime di concessione, ai fini della preventiva proposizione del reclamo in via gerarchica, quale condizione impreteribile per l'esperimento dell'Azione giudiziaria, deve ricomprendersi nel novero dei provvedimenti delle aziende, cui fa riferimento l'art 10 RD 8 gennaio 1931, n 148, qualsiasi manifestazione di volonta, espressa o tacita, dell'azienda stessa, avente comunque influenza sulla posizione giuridica ed economica del dipendente, e quindi anche quelle determinazioni che si estrinsechino sotto la Forma di inadempimento nei confronti di quest'ultimo, come nel caso di mancata promozione al grado superiore di agente destinato temporaneamente, con ordine scritto del direttore dell'azienda, a superiori funzioni, dopo che si siano verificate le altre condizioni previste dall'art 18 del regolamento all a al RD n 148 del 1931, per tale promozione, e cioe la reggenza delle funzioni superiori per sei mesi in un anno, sempre che, alla scadenza del termine, sussista la disponibilita del posto.*
Riferimenti normativi: Legge 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)