Sez. 5, Sentenza n. 9724 del 06/02/2004 Ud. (dep. 03/03/2004) Rv. 228760 - 01
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Omesso deposito di bilanci e scritture contabili - Reato di cui all'art. 220 legge fallimentare - Applicabilità all'imprenditore soggetto a liquidazione coatta amministrativa - Esclusione.
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE
La previsione incriminatrice di cui all'art. 220 legge fallimentare che prevede l'obbligo di procedere al deposito dei bilanci e della scritture contabili non si applica all'imprenditore soggetto a liquidazione coatta amministrativa, sia che si abbia riguardo alla disciplina previgente alla novella introdotta con decreto legislativo n. 270 del 1999, sia che si abbia riguardo alla nuova regolamentazione della materia introdotta con il nuovo testo dell'art. 237 legge fallimentare.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 220, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 220, Legge Falliment. art. 237, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 237, Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)