Sez. 5, Sentenza n. 5896 del 27/04/1995 Ud. (dep. 23/05/1995) Rv. 201341 - 01
Reati fallimentari - In genere | Omesso deposito del bilancio e delle scritture contabili - Termine di ventiquattro ore per il deposito - "Ratio": tempestività dell'adempimento - Deposito in momento successivo - Possibilità - Natura eventualmente permanente del reato.
Reati fallimentari - In genere
L'art. 220 legge fall. sanziona l'obbligo di depositare i bilanci e le scritture contabili entro ventiquattro ore, in forza dell'ordine contenuto nella sentenza dichiarativa di fallimento (art. 16, primo comma, n. 3 legge fall.). Il suddetto termine è fissato allo scopo di ottenere un regolare e tempestivo adempimento, ma non esclude che il deposito possa utilmente avvenire anche in un momento successivo. Conseguentemente, il reato può assumere carattere permanente.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 220, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)