Sez. T, Ordinanza n. 789 del 12/01/2025 (Rv. 673700-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Generica inerzia delle parti - Estinzione del giudizio ex art. 45 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'atteggiamento, anche prolungato, di attesa delle determinazioni del giudice non è riconducibile, in mancanza di specifica previsione in tal senso, all'ambito applicativo dell'art. 45 del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché l'inattività delle parti è causa di estinzione del processo nei soli casi in cui sia ad esse imposto, entro un termine perentorio, il compimento di specifici atti d'impulso o di atti in grado di sanare un vizio riscontrato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, dopo aver sospeso per pregiudizialità il giudizio avverso la cartella di pagamento, ne aveva dichiarato l'estinzione per inattività delle parti, ritenendo tardiva l'istanza di trattazione, senza avvedersi che il termine per la sua presentazione non era iniziato a decorrere, poiché il giudizio pregiudicante, avverso l'avviso di accertamento presupposto, non era stato ancora definito).
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)