Sez. 5, Sentenza n. 7330 del 31/03/2011 (Rv. 617594 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Inattività delle parti nel sollecitare la definizione del processo - Equiparazione a rinuncia tacita al ricorso - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema al contenzioso tributario, l'atteggiamento, anche prolungato, delle parti di mera attesa delle determinazioni della Commissione tributaria non equivale alla rinuncia tacita al ricorso di cui all'art. 45 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - che prevede l'estinzione del processo nell'ipotesi in cui le parti non rispettino termini perentori entro i quali proseguire, integrare o riassumere il giudizio - non potendosi ricondurre nell'ambito di applicazione della norma, in mancanza di disposizioni che prevedano l'onere di sollecitare la definizione del processo, situazioni di inattività delle parti caratterizzate dalla generica assenza di istanze di sollecitazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto illegittimo il decreto adottato dal Presidente di una Commissione tributaria provinciale il quale, rilevato che erano trascorsi sei anni dalla presentazione del ricorso senza che ricorrente ed Ufficio ne avessero sollecitato la definizione, aveva dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia tacita al ricorso).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 44, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)