Sez. 6, Sentenza n. 12116 del 06/12/2007 Cc. (dep. 18/03/2008) Rv. 239150 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE | Valutazione compiuta dall'Autorità giudiziaria - Pendenza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE
In tema di estradizione per l'estero, è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 709 cod.proc.pen., nella parte in cui non prevede che la pendenza nel territorio dello Stato di un procedimento penale per fatti diversi da quelli oggetto della domanda estradizionale costituisca causa ostativa alla pronuncia della corte di appello sull'estradabilità della persona richiesta, in quanto la detenzione dell'imputato all'estero, costituendo legittimo impedimento a comparire nel procedimento pendente in Italia nei suoi confronti, preclude la celebrazione del giudizio in contumacia.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 708 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 709
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)