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Sez. 6, Sentenza n. 9273 del 25/01/2001 Cc. (dep. 05/03/2001) Rv. 218430 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE | Valutazione compiuta dall'Autorità giudiziaria - Limiti - Pendenza in Italia di procedimento per fatto diverso da quello riportato nella richiesta di estradizione - Incidenza sulla valutazione della Corte d'Appello - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218430-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE

In tema di accertamento delle condizioni per l'accoglimento delle domande di estradizione di un imputato verso l'Estero, la valutazione compiuta dalla Corte d'Appello concerne esclusivamente la legale possibilità della estradizione passiva, esulando dalle sue attribuzioni ogni valutazione di opportunità, nonché la possibilità di subordinare l'estradizione a condizioni, nell'ipotesi in cui, come nella specie, l'estradando debba essere giudicato anche nel territorio dello Stato per fatti diversi da quelli oggetto dell'estradizione; rientra, infatti, nell'esclusiva sfera di competenza del Ministro della Giustizia, ed attiene alla fase esecutiva dell'estradizione medesima, la facoltà, per scelta politico-amministrativa, di rimandare la consegna dell'estradando, ovvero di procedere ad una consegna temporanea, atteso che solo la pendenza in Italia di un procedimento penale per lo stesso fatto oggetto della richiesta di estradizione vieta di adottare una pronuncia di estradabilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 704, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 708 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 708, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 709, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 709, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)