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Sez. 3, Sentenza n. 331 del 31/01/1997 Cc. (dep. 15/05/1997) Rv. 207622 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Sentenza di patteggiamento - Confisca - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207622-01

EDILIZIA - IN GENERE

Per il reato di lottizzazione abusiva il giudice penale deve disporre la confisca del terreno abusivamente lottizzato e delle opere abusivamente costruite ai sensi dell'art. 19 della medesima legge anche qualora si tratti di sentenza di patteggiamento. È vero che l'art. 445 cod. proc. pen. dispone che questo rito non comporta l'applicazione di pene accessorie o di misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca obbligatoria. Tuttavia, la confisca prevista dall'art. 19 della legge n. 47 del 1985 è diversa da quest'ultima, poiché è una sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale, in funzione di supplenza rispetto alla P.A..

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 19 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)