Sez. 3, Sentenza n. 1880 del 18/05/1999 Cc. (dep. 25/06/1999) Rv. 213851 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Confisca di cui all'art. 19 l. n. 47 del 1985 - Applicabilità d'ufficio in sede esecutiva - Esclusione - Ragioni.
EDILIZIA - IN GENERE
Il giudice dell'esecuzione non può applicare d'ufficio la confisca di cui all'art. 19 l. 28 febbraio 1985 n. 47, e ciò in quanto tale misura - che ha natura di sanzione amministrativa obbligatoria, automatica ed accessoria all'accertamento, anche pattizio, di una lottizzazione abusiva - non è assimilabile all'omonima misura di sicurezza patrimoniale cui si riferisce l'art. 676 cod. proc. pen., il quale indica in modo tassativo le competenze del giudice dell'esecuzione per le quali è consentito il procedimento "de plano", nella cui stessa natura è implicita la procedibilità d'ufficio; ne consegue che ai fini dell'applicazione "in executivis" della predetta sanzione è necessaria l'istanza di parte, da trattare con la procedura di cui all'art. 666 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 676 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)