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Sez. 4, Sentenza n. 4194 del 28/11/2007 Cc. (dep. 28/01/2008) Rv. 238678 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE | Dolo o colpa del richiedente - Valutazione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238678-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice deve fondare la propria decisione su fatti concreti esaminando la condotta del richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà ed indipendentemente dalla conoscenza che il prevenuto abbia avuto dell'inizio delle indagini al fine di stabilire, con valutazione "ex ante", non se la condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della domanda fondato sul rilievo che l'imputato, tollerando la frequentazione della propria casa da parte di tossicodipendenti implicati nei reati di droga per cui v'erano le indagini, aveva colpevolmente giustificato il convincimento nell'A.G. del suo stesso coinvolgimento in quei reati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)