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Sez. 5, Sentenza n. 6470 del 07/04/1995 Cc. (dep. 02/06/1995) Rv. 201765 - 01

Reati contro il patrimonio - Delitti - Truffa - Momento consumativo del reato | Evento della truffa - Conseguimento del profitto con danno altrui - Realizzazione in tempi diversi del profitto e del danno - Possibilità - Consumazione: momento di verificazione del danno - Titolo di credito quale oggetto della truffa - Consumazione: riscossione del titolo - Ragione.
Stato
decisa il 1995-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201765-01

Reati contro il patrimonio - Delitti - Truffa - Momento consumativo del reato

L'evento delittuoso punito dall'art. 640 cod. pen. è costituito dal conseguimento del profitto con altrui danno. I due elementi (profitto e danno), pur essendo inscindibilmente connessi, possono venire ad esistenza in momenti diversi, sicché la truffa si perfeziona non con l'azione tesa al profitto, ma con la realizzazione del danno. Conseguentemente, quando l'oggetto della truffa sia costituito da un titolo di credito, il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui, attraverso la riscossione dello stesso, si verifica l'arricchimento dell'agente, con il correlativo danno patrimoniale altrui.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)