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Sez. 2, Sentenza n. 1136 del 28/10/1997 Ud. (dep. 29/01/1998) Rv. 209671 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Titolo di credito quale oggetto della truffa - Consumazione: riscossione del titolo - Ragione.
Stato
decisa il 1997-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209671-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO

Il momento consumativo della truffa va fissato all'atto della effettiva, concreta e definitiva lesione del bene tutelato, che non si verifica con l'assunzione, a seguito degli artifici o raggiri, dell'obbligazione della dazione di un bene economico, ma solo con la diminuzione patrimoniale del soggetto passivo ed il correlativo arricchimento dell'agente, che si realizzano con l'adempimento di tale obbligazione. Pertanto allorché l'oggetto materiale sia costituito da titoli di credito momento consumativo del reato di truffa è quello dell'acquisizione da parte dell'autore del reato della relativa valuta

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)