Sez. 4, Sentenza n. 413 del 20/12/1983 Ud. (dep. 17/01/1984) Rv. 162132 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PROVE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - PERIZIA - ADESIONE AL PARERE SCIENTIFICO DEL PERITO DI UFFICIO E DISSENSO RISPETTO A QUELLO DEL CONSULENTE DI PARTE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENTE AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - MANCANZA DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PROVE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - PERIZIA - ADESIONE AL PARERE SCIENTIFICO DEL PERITO DI UFFICIO E DISSENSO RISPETTO A QUELLO DEL CONSULENTE DI PARTE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENTE AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - MANCANZA DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
Non può ritenersi priva di motivazione la sentenza che accolga e faccia proprie le deduzioni e le argomentazioni tecniche poste dal perito d'ufficio a base di un responso di natura scientifica, disattendendo le opposte osservazioni e deduzioni di un consulente di parte, nessuna delle quali appaia, al lume della comune logica, decisiva per ritenere erroneo il parere del perito di ufficio, non potendosi pretendere che il giudice dia una dimostrazione superiore ed autonoma dell'esattezza dell'una o dell'erroneità dell'altra delle due tesi in contrasto. È, pertanto, incensurabile in Cassazione la sentenza del giudice di appello che aderendo alle ragionate conclusioni del perito di ufficio fonda la responsabilità dell'imputato prevalentemente su dette argomentazioni.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 317 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 324, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)