Sez. 4, Sentenza n. 4675 del 17/05/2006 Ud. (dep. 06/02/2007) Rv. 235666 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - STRAGE | Strage colposa - Configurabilità - Esclusione.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - STRAGE
Il delitto di strage previsto dall'art. 422 cod.pen. non è punibile a titolo di colpa, non essendo ricompresa nel richiamo operato dall'art. 449 cod.pen., sia per la formulazione della norma che per l'incompatibilità della fattispecie colposa con il dolo specifico (il "fine di uccidere") che caratterizza la fattispecie dolosa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 422
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)