diritto.io

Sez. 1 - , Sentenza n. 9520 del 03/12/2019 Ud. (dep. 10/03/2020) Rv. 278502 - 02

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - STRAGE | Delitti di devastazione e di strage - Concorso formale - Possibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278502-02

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - STRAGE

Il delitto di devastazione di cui all'art. 419 cod. pen. può concorrere con quello di strage di cui all'art. 422 cod. pen., non sussistendo tra i due alcun rapporto di specialità. (In motivazione, la Corte ha precisato che diversi sono i beni giuridici protetti dalle rispettive norme incriminatrici, le condotte di aggressione agli stessi e l'elemento soggettivo, in quanto, con riferimento alla devastazione, il bene giuridico si identifica con l'ordine pubblico, la condotta consiste in atti di violenza contro beni patrimoniali e l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, mentre, con riferimento alla strage, il bene giuridico si identifica con l'incolumità pubblica, la condotta consiste in atti di violenza contro la persona e l'elemento soggettivo è integrato dal dolo specifico di uccidere).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 419, Cod. Pen. art. 422

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)