Sez. 3, Sentenza n. 2210 del 27/09/1967 (Rv. 329380 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE E OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - DISTINZIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE E OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - DISTINZIONE.*
La contestazione del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata, che da luogo all'applicazione dell'art. 615 cod. proc.civ., ricorre quando S'impugni l'Azione esecutiva per una questione di merito, cioe quando si neghi l'esistenza, la validita o la sufficienza del titolo esecutivo ovvero si deduca la sopravvenuta Estinzione del diritto per fatti posteriori alla formazione del titolo, e non quando l'impugnazione concerna soltanto la Mancanza di presupposti processuali relativi al processo di esecuzione o la regolarita formale del titolo esecutivo o del precetto oppure la loro notificazione, nei quali casi si ha un'opposizione agli Atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod.proc.civ.. (Cfr. 1696-66).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)