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Sez. 3, Sentenza n. 1803 del 12/06/1971 (Rv. 352315 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - ALL'ESECUZIONE - CONDIZIONI - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1971-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352315-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - ALL'ESECUZIONE - CONDIZIONI - DIFFERENZE.*

Si ha opposizione all'esecuzione quando si contesti il diritto della parte istante a procedere all'esecuzione, ossia quando si impugni l'Azione esecutiva per una questione di merito (negazione dell'esistenza, della validita o della sufficienza del titolo esecutivo, ovvero affermazione della sopravvenuta Estinzione del diritto per fatti posteriori alla formazione del titolo), e non gia quando l'impugnazione concerna soltanto la Mancanza dei presupposti processuali relativi al processo di esecuzione, o la regolarita del titolo esecutivo o del precetto, oppure la loro notificazione, nei quali casi si ha opposizione agli Atti esecutivi. (nella specie, e stato ritenuto doversi proporre opposizione agli Atti, in ipotesi di notificazione di un atto avente la sola apparenza di titolo esecutivo, perche irregolarmente provvisto di formula esecutiva). (V 3864'68, mass n 337325' 2210'67, mass n 329380).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)