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Sez. 3, Sentenza n. 5632 del 04/03/1985 Ud. (dep. 07/06/1985) Rv. 169664 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLI - MINERALI - PRODOTTI FISCALMENTE AGEVOLATI - USO DIVERSO DA QUELLO CONSENTITO - CONSIDERAZIONE DELL'INTERO QUANTITATIVO DESTINATO - NECESSITÀ - FATTISPECIE: PRETESA QUANTIFICAZIONE DEL PRODOTTO SULLA SOLA BASE DELL'EPISODIO ACCERTATO.*
Stato
decisa il 1985-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169664-01

FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLI - MINERALI - PRODOTTI FISCALMENTE AGEVOLATI - USO DIVERSO DA QUELLO CONSENTITO - CONSIDERAZIONE DELL'INTERO QUANTITATIVO DESTINATO - NECESSITÀ - FATTISPECIE: PRETESA QUANTIFICAZIONE DEL PRODOTTO SULLA SOLA BASE DELL'EPISODIO ACCERTATO.*

In tema di destinazione, ad uso diverso da quello consentito di prodotti petroliferi ammessi ad aliquota ridotta d'imposta, la sussistenza in concreto delle distinte ipotesi di reato, considerate nel primo, nel secondo e nel quinto comma dell'art. 23 bis d.l. 28 febbraio 1939, n. 334, va individuata non con riferimento ai singoli quantitativi man mano utilizzati, ma all'intero ammontare del prodotto destinato, con unica Determinazione, all'uso non consentito. (fattispecie relativa a rigetto di ricorso nel quale l'imputato, condannato per avere destinato ad uso autotrazione e ad Usi diversi un quantitativo di gas petrolio liquefatto per uso domestico, aveva sostenuto che la propria responsabilità doveva essere affermata solo in ordine al fatto dell'immissione nel serbatoio di un'autovettura del gas liquefatto contenuto in una bombola), durante il quale era intervenuta la guardia di finanza). (Conf mass n 159109).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 28/02/1939 num. 334 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)