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Sez. 3, Sentenza n. 13434 del 26/09/1986 Ud. (dep. 02/12/1986) Rv. 174470 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - OLI - MINERALI - USO DIVERSO DA QUELLO CONSENTITO - RIFERIMENTO ALL'INTERO QUANTITATIVO.*
Stato
decisa il 1986-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174470-01

FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - OLI - MINERALI - USO DIVERSO DA QUELLO CONSENTITO - RIFERIMENTO ALL'INTERO QUANTITATIVO.*

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 23 bis della legge 28 febbraio 1939, n. 334 non è necessario l'effettivo impiego del prodotto petrolifero per uso diverso da quello consentito, essendo sufficiente la mera assegnazione del prodotto stesso ad uso diverso. Ne deriva che l'indagine diretta ad individuare la sussistenza in concreto delle distinte ipotesi di reato considerate nel primo, nel secondo e nel quinto comma del citato art. 23 bis deve avere riguardo non ai singoli quantitativi a mano a mano utilizzati, ma all'intero ammontare del prodotto destinato, con unica Determinazione, all'uso non consentito. (fattispecie in tema di destinazione ad uso autotrazione di gas petrolifero liquefatto). (Conf mass n 159109; (Conf mass n 165955; (Conf mass n 167636; (Conf mass n 168826; (Conf mass n 169163; (Conf mass n 169664).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 28/02/1939 num. 334 art. 23 bis, Legge 11/06/1959 num. 405

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)