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Sez. 3, Sentenza n. 24037 del 13/11/2009 (Rv. 610672 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ - IN GENERE | Società di persone - Cancellazione dal registro delle imprese - Applicazione dell'art. 2495 cod. civ., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003 - Ammissibilità - Retroattività - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610672-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ - IN GENERE

In tema di società, il nuovo testo dell'art. 2495 cod. civ., introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003, secondo il quale la cancellazione dal registro delle imprese determina, contrariamente al passato, l'estinzione della società, si applica anche alle società di persone, nonostante la prescrizione normativa faccia riferimento esclusivamente a quelle di capitali e alle società cooperative. Detta norma, avendo funzione ricognitiva, è retroattiva, trovando applicazione anche in ordine alle cancellazioni intervenute anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal citato d.lgs. n. 6 del 2003.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Legge 17/01/2003 num. 6 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)