Sez. 3, Sentenza n. 12114 del 23/05/2006 (Rv. 590111 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE) | Legittimazione processuale della società - Cancellazione dal registro delle imprese - Conseguenze - Estinzione della società - Esclusione - Effetti sulla legittimazione processuale e sulla rappresentanza - Effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti - Estinzione - Necessità - Fattispecie in tema di società in nome collettivo.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE (POTERI DEL GIUDICE)
In tema di legittimazione processuale di una società - nella specie, in nome collettivo -, alla cancellazione di questa dal registro delle imprese, e comunque al suo scioglimento, non consegue anche la sua estinzione, che è determinata, invece, soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa facevano capo, e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di dare ed avere. Ne consegue che una società costituita in giudizio non perde la legittimazione processuale in conseguenza della sua sopravvenuta cancellazione dal registro delle imprese, e che la rappresentanza sostanziale e processuale della stessa permane, per i rapporti rimasti in sospeso e non definiti, in capo ai medesimi organi che la rappresentavano prima della formale cancellazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2312
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)