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Sez. U, Sentenza n. 1016 del 31/03/1972 (Rv. 357352 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ENUNCIAZIONE - IN ALTRI ATTI - CONVENZIONI VERBALI ENUNCIATE IN ATTO PRESENTATO PER LA REGISTRAZIONE - TASSABILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357352-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ENUNCIAZIONE - IN ALTRI ATTI - CONVENZIONI VERBALI ENUNCIATE IN ATTO PRESENTATO PER LA REGISTRAZIONE - TASSABILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

In tema di tassabilita, a norma dell'art 62, comma secondo della legge sul registro, delle convenzioni verbali enunciate in un atto presentato alla registrazione, l'apprezzamento dei giudici di merito circa la sussistenza in concreto degli estremi di detta enunciazione, si risolve in una valutazione di fatto sottratta al Sindacato di legittimita, se sorretta da una congrua motivazione, esente da vizi logici e giuridici. (V 1340'66, mass n 322665; 1572'65).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)