Sez. 2, Sentenza n. 1812 del 02/02/2004 (Rv. 569809 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Domanda riconvenzionale eccedente la competenza del giudice di pace che ha emesso il decreto - Separazione delle cause - Necessità - Conseguente rimessione al giudice superiore della sola causa relativa alla domanda riconvenzionale.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA
La competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall'art. 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale e inderogabile, stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione; ne consegue che, nel caso in cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace sia proposta dall'opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del predetto giudice, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 45 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)