Sez. 2, Ordinanza n. 2011 del 12/02/2002 (Rv. 552212 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace - Competenza dello stesso giudice - Carattere funzionale ed inderogabile - Domanda riconvenzionale eccedente la competenza del giudice di pace - Separazione delle cause - Necessità - Rimessione al giudice superiore della sola causa relativa alla domanda riconvenzionale - Necessità - Conseguenze.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA
Sulla competenza del giudice di pace investito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente carattere funzionale e inderogabile, essendo il relativo procedimento disciplinato come un giudizio di impugnazione davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento monitorio, non incidono né l'eliminazione della regola della rilevabilità d'ufficio delle incompetenze c.d. forti in ogni stato e grado né le disposizioni contenute nell'art. 40 cod. proc. civ., che non consentono alcuna deroga alle competenze tradizionalmente considerate funzionali. Pertanto, il giudice di pace, in presenza di una domanda riconvenzionale eccedente la sua competenza per valore, deve disporre la separazione delle cause, trattenere quella di opposizione a decreto ingiuntivo e rimettere l'altra al giudice superiore, salva la eventuale sospensione necessaria del giudizio di opposizione in attesa della definizione del giudizio rimesso al giudice competente qualora ne ricorrano i presupposti, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)