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Sez. 2, Sentenza n. 6217 del 13/11/1997 Cc. (dep. 05/12/1997) Rv. 209147 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - REATI COMMESSI ALL'ESTERO | Riesame del sequestro - Devoluzione della questione sulla proprietà del bene sequestrato al giudice civile - Presupposti - Applicabilità della legge penale italiana - Necessità.
Stato
decisa il 1997-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209147-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - REATI COMMESSI ALL'ESTERO

La disposizione di cui all'ottavo comma dell'art. 324 cod. proc. pen., secondo la quale il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile mantenendo nel frattempo il sequestro, può trovare applicazione solo nelle ipotesi in cui l'autorità giudiziaria italiana sia competente a pronunciarsi sulla fattispecie penale denunciata e non anche quando la legge italiana non sia applicabile. (Alla stregua di tale principio la Corte ha ritenuto legittima la decisione del tribunale del riesame che aveva annullato la convalida del sequestro e disposto la restituzione di un bene - rinvenuto nel territorio nazionale - oggetto di ricettazione commessa all'estero da cittadino straniero in danno di altro straniero)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, Cod. Pen. art. 10, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 8, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)