Sez. 2, Sentenza n. 221 del 31/10/2003 Cc. (dep. 08/01/2004) Rv. 227863 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - RINVIO AL GIUDICE CIVILE | Controversia sulla proprietà del bene sottoposto a vincolo - Accertamento della sussistenza di una controversia effettiva e, quindi, già instaurata o, comunque, instauranda - Necessità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - RINVIO AL GIUDICE CIVILE
In tema di riesame, il principio di cui all'art. 324, comma ottavo, cod. proc. pen. - per il quale, nel caso di contestazione della proprietà, il giudice penale rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro - deve essere inteso nel senso che il giudice ha l'onere di accertare, "in limine", l'esistenza di una controversia che deve essere effettiva e, quindi, già instaurata oppure instauranda in ordine alla proprietà del bene sottoposto al vincolo ed, a tal fine, non è sufficiente la mera constatazione di una controversia sul bene dedotta dai meri rilievi difensivi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 8, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)