Sez. 1, Sentenza n. 5463 del 16/11/1994 Cc. (dep. 17/01/1995) Rv. 200845 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova - Militare condannato per motivi di coscienza - Affidamento in prova comune - Esclusione - Affidamento in prova "militare" con affidamento ad un ufficio o ente pubblico non militare - Sussistenza - "Ratio".
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
Lo speciale affidamento in prova del condannato militare presuppone la qualità di militare in servizio al momento del commesso reato e la natura militare di questo. Di conseguenza nei confronti di colui che sia stato condannato perché al di fuori dell'ammissione all'obiezione di coscienza rifiuti, prima di assumerlo, il servizio militare ricorrono entrambi i presupposti, considerato che soltanto la espiazione della pena, a norma dell'art. 8, terzo comma, esonera dalla prestazione del servizio militare di leva. Di conseguenza, l'affidamento in prova del condannato militare - alla reclusione militare o comune - è disciplinato esclusivamente dalla legge 29 aprile 1983, n. 167, cosicché il condannato per il reato di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, può essere affidato esclusivamente ad un ente pubblico non militare determinato dal Ministro della difesa per prestarvi servizio. (Nella specie, la Corte, ha annullato la sentenza del Tribunale militare di sorveglianza che, fondando il suo assunto sulla sentenza costituzionale n. 358 del 1993, aveva disposto l'affidamento in prova del condannato a norma dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354). (V. Corte costituzionale sentenza n. 358 del 1993).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 22, Cod. Pen. Mil. Pace art. 26 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 27 CORTE COST., Preleggi art. 15, Legge 15/12/1972 num. 772 art. 8 com. 2 CORTE COST., Legge 15/12/1972 num. 772 art. 8 com. 3 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 29/04/1983 num. 167 art. 43 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)