Sez. 1, Sentenza n. 5459 del 16/11/1994 Cc. (dep. 17/01/1995) Rv. 200844 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova - Militare condannato per motivi di coscienza - Affidamento in prova comune - Esclusione - Affidamento in prova "militare" con affidamento ad un ufficio o ente pubblico non militare - Sussistenza - "Ratio".
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
L'affidamento in prova del condannato militare - alla reclusione militare o comune - è disciplinato esclusivamente dalla legge 29 aprile 1983, n. 167, cosicché il condannato per il reato di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, può essere affidato esclusivamente ad un ente pubblico non militare determinato dal Ministro della difesa per prestarvi servizio. (Nella specie, la Corte, ha annullato la sentenza del Tribunale militare di sorveglianza che aveva disposto l'affidamento in prova del condannato a norma dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354). (V. Corte costituzionale, sentenze n. 358 del 1993, n. 343 del 1993, n. 467 del 1991; nonché sent. 5463/94 massima 200845).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 22, Cod. Pen. Mil. Pace art. 26 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 27 CORTE COST., Legge 15/12/1972 num. 772 art. 8 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 29/04/1983 num. 167 art. 1 CORTE COST., Legge 29/04/1983 num. 167 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)